Nuovo Decreto 27/09/2022, n.152 del MITE per la produzione di EoW costituiti da rifiuti inerti da costruzione e demolizione e altri inerti di origine minerale

Il 20/10/222 è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il Decreto 27/09/2022, n.152 del MITE recante il “Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152“. Il Decreto sarà in vigore dal 04/11/2022.
Il presente regolamento stabilisce i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti inerti dalle attività di costruzione e di demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale (es. terre e rocce di scavo, miscele bituminose, inerti da C&D etc.), sottoposti a operazioni di recupero, cessano di essere qualificati come rifiuti ai sensi dell’articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Emissione obbligatoria fatture integrative

La legge di Bilancio 2021 ha stabilito la data 1 gennaio 2022 per l’obbligatorietà della trasmissione al SdI delle autofatture al reverse charge interno, mentre il Decreto Fiscale legato alla Legge di Bilancio 2022 ha spostato la data al 1 luglio 2022 per l’autofattura o integrazione delle fatture da e verso l’estero.
Mentre, per le autofatture revrese charge interno la data è spostata al 31 dicembre.

Nello specifico, la manovra 2021 ( legge 178/2020) fissa i termini per l’emissione dei file XML relativi alle operazioni transfrontaliere:
– le fatture attive dovranno essere emesse verso i soggetti esteri entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione oppure entro il 15 del mese successivo a quello a cui si riferiscono le operazioni riportate in fatture, se si tratta di fattura elettronica differita.
– per le fatture passive ricevute da soggetti esteri si dovrà emettere l’integrazione o l’autofattura entro il 15 del mese successivo a quello in cui sono stati ricevuti i documenti che attestano l’operazione.

Per generare i file XML, si dovrà utilizzare il codice Tipo Documento appropriato:
TD16: integrazione fattura per reverse charge interno;
TD17: integrazione fattura per acquisto servizi dall’estero;
TD18: integrazione fattura per acquisto di beni dall’estero;
TD19: integrazione fattura per acquisto di beni art. 17, comma 2 del D.P.R. n. 633/1972
TD20: autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture.;

Prevenzione incendi per gli impianti di stoccaggio rifiuti.

In Gazzetta Ufficiale n. 187 dell’11 agosto 2022 è stato pubblicato il Decreto 26 luglio 2022 che in allegato 1 approva la nuova regola tecnica verticale di prevenzione incendi sugli stabilimenti e impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti.

Il decreto riguarda stabilimenti e impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti in via esclusiva o a servizio degli impianti di trattamento rifiuti di nuova realizzazione o esistenti, compresi i centri di raccolta di rifiuti di superficie superiore a 3.000 m². Rimangono esclusi dal campo di applicazione gli impianti che effettuano trattamento di rifiuti inerti e radioattivi.

Le norme tecniche di cui al D.M. 26 luglio 2022 sono state emanate nell’ottica di continuare l’azione di semplificazione, razionalizzazione e implementazione dell’attuale corpo normativo relativo alla prevenzione incendi, mediante l’utilizzo di un nuovo approccio metodologico più aderente al progresso tecnologico e agli standard internazionali che fanno esplicito riferimento al testo del Codice di prevenzione incendi.

Il decreto entrerà in vigore il 9 novembre 2022, novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Le norme tecniche si applicano alle attività di nuova realizzazione e a quelle esistenti al 9 novembre 2022, data di entrata in vigore del decreto. Queste ultime devono essere adeguate alle disposizioni della regola tecnica entro il 9 novembre 2027 (5 anni dalla data di entrata in vigore del decreto).

Le attività esistenti dovranno adeguarsi entro cinque anni a meno che non:
– siano in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità, così come previsto dall’art. 38, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69;
– siano in regola con gli adempimenti previsti agli articoli 3, 4, 5 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 (Certificato di Prevenzione Incendi e/o Segnalazione Certificata di Inizio Attività Antincendio e successive attestazioni di rinnovo periodico).

In caso di modifiche di attività esistenti, dopo l’entrata in vigore del decreto, bisognerà valutare caso per caso l’applicabilità.

Si ricorda infine che, gli stabilimenti e impianti che effettuano stoccaggio e operazioni di trattamento di rifiuti non sono attività soggette ai controlli di prevenzione incendi in quanto non ricomprese nell’attuale elenco delle 80 attività riportate nell’allegato I al D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151. Tuttavia, nell’ambito delle stesse, potrebbero essere presenti attività soggette al controllo preventivo da parte del Corpo Nazionale di Vigili del Fuoco di competenza.

Le norme tecniche di cui al D.M. 26 luglio 2022 si applicano qualora nell’ambito di impianti di stoccaggio, pre-trattamento, recupero e smaltimento e nei centri di raccolta di rifiuti di superficie superiore a 3.000 m² siano presenti almeno una delle attività soggette agli adempimenti di cui al D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151 e per le quali non esistono norme tecniche prescrittive.
Le norme tecniche di cui al D.M. 26 luglio 2022 non si applicano ai depositi temporanei di rifiuti effettuati presso i produttori degli stessi come definiti nella parte IV del D.Lgs. 152/06.

Invio IV copia formulario tramite mail PEC

In questi giorni è stato implementato di nuove funzionalità il Modulo “ECO-Quarta Copia” adibito all’invio della lettera di consegna al produttore/intermediario delle scansione dei Formulari movimentati.

– Il Modulo ad oggi ha le seguenti funzionalità:
– Visualizzazione dei formulari movimentati nel periodo selezionato e per il produttore / insediamento produttivo ;
– Creazione del report di consegna delle IV copie dei formulari:
– Invio tramite mail pec delle fotocopie della pagina dedicata al destinatario dei ViViFir;
– Archiviazione dei solo file ZIP degli invii eseguiti tramite pec.

Vi.Vi.Fir

Con il Decreto 116 del 3 settembre 2020 che ha modificato l’articolo 193 del D.lgs. 152/2006 è stato introdotta la possibilità di vidimare virtualmente i formulari e generare un file PDF dello stesso. In questo modo non si potrà più utilizzare la carta a modulo continuo, non si dovranno più vidimare i formulari e potrai interfacciarti col tuo gestionale per automatizzare la creazione dei formulari.