SISTRI

Informazioni sul tracciamento SISTRI

Per la normativa completa e maggiori informazioni visita il sito www.sistri.it

Il SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) nasce nel 2009 su iniziativa del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nel più ampio quadro di innovazione e modernizzazione della Pubblica Amministrazione per permettere l'informatizzazione dell'intera filiera dei rifiuti speciali a livello nazionale e dei rifiuti urbani per la Regione Campania.sistri logo3) Aspetti Normativi SISTRI

3.2 Soggetti con iscrizione obbligatoriaL’articolo 188-ter, commi 1, 2 e 3,  del decreto legislativo 152/2006, così come modificato dal  decreto legge 101/2013 (articolo 11),  convertito con modifiche in legge 125/2013 e a seguito delle norme attuative del decreto ministeriale 24 aprile 2014 (articolo 1) prevede l’obbligo di adesione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) per i seguenti soggetti:·     gli enti o le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi, originati da (*): - attività agricole ed agroindustriali con  piu'  di  10 dipendenti, esclusi, indipendentemente dal numero dei dipendenti, gli enti e le  imprese  di  cui  all'art.  2135  del  codice  civile  che conferiscono i propri rifiuti nell'ambito di circuiti organizzati  di raccolta, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera pp) del d.lgs. 152del 2006; - attività con piu' di dieci dipendenti di cui all'art. 184, comma 3, lettere b), c), d), e), f) ed h),  del  d.lgs.  n.  152  del  2006  e successive modificazioni ed integrazioni; - attività di  stoccaggio  di  cui  all'art. 183, comma 1, lettera aa), del d.lgs. n. 152 del 2006; - attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento di rifiuti urbani nella regione Campania; - attività di pesca professionale e acquacoltura, di cui al d.lgs. 9 gennaio 2012, n. 4, con  piu'  di  dieci  dipendenti,  ad esclusione, indipendentemente dal numero dei dipendenti, degli enti e delle imprese iscritti alla sezione speciale «imprese  agricole»  del Registro delle imprese che conferiscono i propri rifiuti  nell'ambito di circuiti organizzati di raccolta, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera pp) del d.lgs. 152 del 2006.·Si ritiene che da tale obbligo debbano essere esclusi i produttori iniziali che non sono organizzati in enti o imprese;(*) l’articolo 1 del decreto ministeriale 24 aprile 2014 (in vigore dal 1° maggio) ha limitato l’obbligo di iscrizione dei produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi  alle sole categorie in elenco·         gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale, compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale; anche in tal caso la norma si riferisce ai soli rifiuti speciali pericolosi. Con riferimento alle attività di trasporto dei rifiuti, la locuzione "enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale", contenuta al comma 2 dell'articolo 11 del d.l. n. 101/2013, deve intendersi riferita agli enti e imprese che (raccolgono o) trasportano rifiuti speciali pericolosi prodotti da terzi;·         in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali pericolosi in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto;·         gli enti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi; in tal caso, diversamente dai precedenti, la norma si riferisce a tutti i rifiuti pericolosi, sia speciali che urbani;·         i nuovi produttori, che trattano o producono rifiuti pericolosi; si tratta dei soggetti che sottopongono i rifiuti pericolosi ad attività di trattamento ed ottengono nuovi rifiuti (eventualmente, anche non pericolosi) diversi da quelli trattati, per natura o composizione, ovvero che sottopongono i rifiuti non pericolosi ad attività di trattamento ed ottengono nuovi rifiuti pericolosi; tali soggetti, nelle more delle modifiche delle procedure informatiche, sono tenuti ad iscriversi sia nella categoria gestori che in quella produttori.Rientrano altresì tra i soggetti obbligati ad aderire al SISTRI, ai sensi del comma 4 dell'articolo 188-ter, non modificato ma richiamato dall'articolo 11, comma 3, del d.l. n. 101/2013:·         i Comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della Regione Campania. Inizio moduloFine modulo

3.3 Soggetti con iscrizione facoltativa La norma non contempla l’obbligo di adesione per:

  • gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti pericolosi non obbligati ad aderire al Sistri (articolo 1, comma 1, decreto ministeriale 24 aprile 2014);
  • i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi;
  • gli enti e le imprese che effettuano attività di raccolta, trasporto e gestione dei rifiuti non pericolosi;
  • i gestori, intermediari e commercianti di rifiuti non pericolosi;
  • i raccoglitori e i trasportatori di rifiuti urbani del territorio di Regioni diverse dalla Regione Campania (costoro, limitatamente ai rifiuti urbani pericolosi, sono comunque interessati alla fase di sperimentazione introdotta dalla legge di conversione).Detti soggetti possono aderire al SISTRI su base volontaria ai sensi del comma 2 dell’art. 188-ter del d.lgs. n. 152/2006, come riformulato dalla legge 125/2013. Le imprese che svolgono attività di commercio e di servizio (e la ristorazione e la pulizia rientrano tra le attività di servizio), se producono solo rifiuti NON pericolosi, non sono obbligate nè al registro di carico e scarico dei rifiuti, nè alla dichiarazione MUD, ne all'iscrizione al Sistri, indipendentemente dal numero dei dipendenti.Il numero dei dipendenti da prendere in considerazione per l'iscrizione o meno al Sistri in caso di rifiuti pericolosi, alla luce del nuovo decreto appena uscito, è 10, ma riferito alla complessità dell'impresa, e non alla singola unità locale.Pertanto:2- per la produzione dei rifiuti pericolosi una tantum ( CER 16.02.13* ) si compila il registro di carico e scarico e MUD, per il solo anno di produzione.4- ogni sito deve essere necessariamente iscritto nel certificato della CCIAA se supera i 6 mesi di attività6- Fino al 31 dicembre 2014 sarà obbligatorio tenere le movimentazioni sia tramite registro, formulario e MUD, sia con la chiavetta USB. Dal 1° gennaio 2015 sarà obbligatoria solo la chiavetta USB – SISTRI. ( NORMATIVA IN VIA DI MODIFICA )1) Rinnovare il contratto alla SELEX ( azienda che ha in gestione il sistema SISTRI ) fino al 31/12/2015.3) Nominare un'altro gestore del servizio SISTRI, che dovrà apportare delle modifiche sostanziali all'operatività/software in vigore oggi, entro il 31/12/2015.
  • 2) Prorogare l'entrata delle sanzioni SISTRI al 31/12/2015
  • 5) MODIFICHE ALLA NORMATIVAA SISTRI
  • 5- per i siti che producono rifiuti pericolosi e non superano i 6 mesi di attività non è possibile raggrupparli su un registro appartenente alla stessa CCIAA di competenza, ma è obbligatorio istituire il registro di carico e scarico e compilare il relativo MUD
  • 3- sono esclusi dal registro i rifiuti che vengono ritirati dal servizio comunale di raccolta differenziata ( carta - cartone - umido - plastica, etc. )
  • 1- per ogni sito che produce rifiuti pericolosi si deve istituire il registro di carico e scarico e compilare la dichiarazione MUD.
  • Pertanto, per quell'unico rifiuto pericoloso che una volta ogni tanto avete da smaltire, diventa obbligatoria l'iscrizione al Sistri dell'impresa in questione, solo ed esclusivamente per quelle unità locali che producono il rifiuto pericoloso.
  • Nel momento in cui c'è un rifiuto pericoloso, tutti gli adempimenti di cui sopra diventano obbligatori.
  • 4) PRECISAZIONI/CONFERME DA PARTE DELLA CCIAA DI MILANO ( SEDE CCIAA DI COMPETENZA ).
  • Nel caso in cui un’impresa non obbligata, decida di procedere all’adesione volontaria al SISTRI deve comunicare espressamente tale volontà al Concessionario secondo la modulistica resa disponibile sul sito SISTRI. L’adesione comporta l’applicazione del relativo regime e delle procedure previste con riferimento alla categoria di appartenenza a partire dal completamento delle procedure di adesione fino ad eventuale espressa manifestazione di volontà dell’impresa che, in qualsiasi momento, può optare per il ritorno al sistema cartaceo.
  • Restano fermi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico e del formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni.