In breve cosa è cambiato col nuovo Decreto n.78

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Con il nuovo Decreto del 30 marzo 2016, n.78 che riporta le disposizioni relative al funzionamento e ottimizzazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) in attuazione dell'articolo 188bis, comma 4bis, del DLGS 3 aprile 2006, n. 152, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.120 del 24 maggio 2016.

Il nuovo Decreto abroga il vecchio Testo Unico SISTRI ( dm 52/2011) pur mantenendone l'articolazione e gli allegati, ma eliminato l'allegato III, che riportava le tipologie delle informazioni delle Schede Sistri e le categorie dei soggetti obbligati all'iscrizione al SISTRI.

Tutte le informazioni, procedure operative ( così come viene specificate nel decreto ) verranno predisposte dal concessionario del servizio che dovrà pubblicarle sul portale www.sistri.it a seguito dei vari decreti semplificativi predisposti dal Ministero dell' Ambiente.

Per le nuove categorie dei soggetti obbligati ad aderire al SISTRI vengono confermate le deroghe intervenute in questi anni per i soggetti individuati nell'ex articolo 188 ter del 152/2006 ( es. dm 24 aprile 2014 ).

I contributi annuali vengono mantenuti nella stessa misura previste dalla precedente regolamentazione, ma prevedendo una riduzione dei contributi dovuti solo ai soggetti che aderiscono al SISTRI in maniera volontaria e non obbligati.

Il nuovo decreto rimanda ai successivi decreti la semplificazione sull'operatività SISTRI in merito:

- accesso al SISTRI;

-inserimento e la trasmissione dei dati;

- alleggerimento delle dotazioni per i trasportatori ( sospensione dell'installazione delle black box su i mezzi )

- procedure da adottare nei casi speciali o differenziati da quelli ordinari;

- definizione di procedure dedicate all'operatività da osservare per la gestione della microraccolta, dei rifiuti RAEE, obblighi per i produttori no iscritti al SISTRI.

Viene però eliminato i termini di trasmissione dei dati al SISTRI entro le 4 e 2 ore precedenti la movimentazione sia per i trasportatori sia per gli impianti finali e intermediari.

Nel subentro del nuovo concessionario, così come precisa il decreto, sarà obbligatorio :

- l'abbandono delle black-box con strumenti idonei a garantire un efficacia tracciabilità;

- la tenuta in formato elettronico dei formulario e dei registri di carico e scarico, con compilazione off-line e trasmissione asincrona dei dati;

- garanzia della interoperabilità con i sistemi informatici gestionali utilizzati dalle imprese.

SCHEMA DEI SOGGETTI OBBLIGATI AD ADERIRE AL SITRI IN RELAZIONE AL NUOVO DECRETO:

ENTI E IMPRESE CON PIÙ DI DIECI DIPENDENTI PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI DERIVANTI DA:

 

  • attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184- bis del Decreto Legislativo 152/2006;
  • lavorazioni industriali;
  • lavorazioni artigianali;
  • attività commerciali;
  • attività di servizio;
  • attività sanitarie;
  • attività agricole e agroindustriali ad esclusione, indipendentemente dal numero dei dipendenti, degli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile che conferiscono i propri rifiuti nell'ambito di circuiti organizzati di raccolta;
  • attività di pesca e acquacoltura ad esclusione, indipendentemente dal numero dei dipendenti, degli enti e delle imprese iscritti alla Sezione Speciale «Imprese Agricole» del Registro delle Imprese che conferiscono i propri rifiuti nell'ambito di circuiti organizzati di raccolta. Si intendono per tali i soggetti che, come conseguenza della loro primaria attività professionale, producono rifiuti speciali pericolosi. Si deve ritenere, infatti, che non rientrino nella previsione normativa i rifiuti urbani, ancorché pericolosi. Inoltre, si ritiene che da tale obbligo debbano essere esclusi i produttori che non sono organizzati in enti o imprese.

ENTI E IMPRESE PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI CHE EFFETTUANO ATTIVITÀ DI STOCCAGGIO

Si intendono per tali gli enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che effettuano:

  • attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti);
  • attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).

 

TRASPORTATORI A TITOLO PROFESSIONALE DI RIFIUTI PERICOLOSI

Si intendono per tali gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale.

 

GESTORI DI RIFIUTI PERICOLOSI

Si intendono per tali gli enti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi, inclusi i nuovi produttori che trattano o producono rifiuti pericolosi.

 

NUOVI PRODUTTORI DI RIFIUTI

Si intendono per tali i soggetti che sottopongono i rifiuti pericolosi ad attività di trattamento ed ottengono nuovi rifiuti (eventualmente, anche non pericolosi) diversi da quelli trattati, per natura o composizione, ovvero che sottopongono i rifiuti non pericolosi ad attività di trattamento ed ottengono nuovi rifiuti pericolosi; tali soggetti sono tenuti ad iscriversi sia nella categoria gestori che in quella dei produttori ed a versare il contributo per ciascuna categoria di appartenenza secondo quanto disposto dall’allegato 2 del Decreto Ministeriale 52/2011.

 

OPERATORI DEL TRASPORTO INTERMODALE

Si intendono per tali, in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali pericolosi in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto.

 

TRASPORTATORI IN CONTO PROPRIO DI RIFIUTI PERICOLOSI

Si intendono per tali le imprese che trasportano i rifiuti pericolosi da loro stessi prodotti iscritte alla Albo Nazionale Gestori Ambientali in categoria 5 o se iscritti in categoria 2-bis (produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.), solo quando obbligati ad aderire come produttori.

 

ENTI E IMPRESE CHE EFFETTUANO LA RACCOLTA, IL TRASPORTO, IL RECUPERO, LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI NELLA REGIONE CAMPANIA

Si intendono per tali i comuni, le imprese di trasporto e gli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani prodotti nella regione Campania e ubicati nel territorio della regione Campania di cui al comma 4 dell’articolo 188-ter, del Decreto Legislativo 152/2006.

 

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