SISTRI – Soppressione 2019

Con il D.Lgs n. 135 del 14/12/2018, all’art. 6, dal 1 Gennaio 2019 viene soppresso il sistema SISTRI e vengono abrogate le relative disposizioni.

Fino alla messa in funzione di un nuovo sistema gestito direttamente dal Ministero dell’Ambiente, rimangono in vigore gli adempimenti relativi a registri, formulari e dichiarazioni MUD.

PROROGA SISTRI 2018

La “legge di bilancio 2018” detta un nuovo stop all’entrata in vigore del SISTRI per l’anno 2018 spostando al 31 dicembre 2018 la sua entrata in vigore.

Così, per tutto il 2018 rimane in vigore il doppio regime di gestione dei rifiuti pericolosi ( registro di carico e scarico rifiuti e formulario di identificazione rifiuti e adempimenti SISTRI ), inoltre la stessa disposizione legislativa prevede norme legate al recupero dei contributi annuali sempre in materia Sistri.

Pertanto, entreranno in vigore le sanzioni da € 7.750,00 a € 46.500,00 ( ridotta al 50% ) per il mancato adempimento a:
– iscrizione al SISTRI per i soggetti obbligati ( tra i quali i produttori di rifiuti pericolosi con un numero superiore a 10 addetti );
– versamento del contributo annuale SISTRI ( prossima scadenza: 30 aprile 2018 ).

Pubblicati i nuovi Manuali Sistri

Pubblicati i nuovi Manuali SISTRI sull' Operatività, Iscrizione e Gestione

MANUALE OPERATIVO SISTRI (Ver. 1.0 del 7 giugno 2016)

http://www.sistri.it/Documenti/Allegati/MANUALE_OPERATIVO_SISTRI.pdf

Argomenti Trattati:

  • Descrizione SISTRI ( Pre-Requisiti - Dotazioni tecnologiche )
  • Il Sistema SISTRI ( Registro Cronologico - La Scheda Movimentazione )
  • Utilizzo dei dispositivi
  • Procedure Generali ( Utilizzo del Sistri )
  • Procedure Particolari
  • Altri soggetti che operano col SISTRI
  • Regione Campania
  • Procedure di emergenza

PROCEDURE DI ISCRIZIONE E GESTIONE FASCICOLO AZIENDA (Ver. 1.0 del 7 giugno 2016)

http://www.sistri.it/Documenti/Allegati/PROCEDURE_DI_ISCRIZIONE_E_GESTIONE_DEL_FASCICOLO_AZIENDA.pdf

Argomenti Trattati:

  • Iscrizione al Sistri
  • Modalità di Iscrizione
  • Procedure speciali di iscrizione
  • Modalità di pagamento ei contributi
  • Dotazioni tecnologiche del Sistri
  • Distribuzione dei dispositivi SISTRI
  • Gestione delle Black Box
  • Gestione operativa dei sistemi di videosorveglianza
  • Comunicazioni al Sistri e Gestione del fascicolo azienda
  • Interoperabilità
  • Contatti

In breve cosa è cambiato col nuovo Decreto n.78

sistri-310516

Con il nuovo Decreto del 30 marzo 2016, n.78 che riporta le disposizioni relative al funzionamento e ottimizzazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) in attuazione dell'articolo 188bis, comma 4bis, del DLGS 3 aprile 2006, n. 152, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.120 del 24 maggio 2016.

Il nuovo Decreto abroga il vecchio Testo Unico SISTRI ( dm 52/2011) pur mantenendone l'articolazione e gli allegati, ma eliminato l'allegato III, che riportava le tipologie delle informazioni delle Schede Sistri e le categorie dei soggetti obbligati all'iscrizione al SISTRI.

Tutte le informazioni, procedure operative ( così come viene specificate nel decreto ) verranno predisposte dal concessionario del servizio che dovrà pubblicarle sul portale www.sistri.it a seguito dei vari decreti semplificativi predisposti dal Ministero dell' Ambiente.

Per le nuove categorie dei soggetti obbligati ad aderire al SISTRI vengono confermate le deroghe intervenute in questi anni per i soggetti individuati nell'ex articolo 188 ter del 152/2006 ( es. dm 24 aprile 2014 ).

I contributi annuali vengono mantenuti nella stessa misura previste dalla precedente regolamentazione, ma prevedendo una riduzione dei contributi dovuti solo ai soggetti che aderiscono al SISTRI in maniera volontaria e non obbligati.

Il nuovo decreto rimanda ai successivi decreti la semplificazione sull'operatività SISTRI in merito:

- accesso al SISTRI;

-inserimento e la trasmissione dei dati;

- alleggerimento delle dotazioni per i trasportatori ( sospensione dell'installazione delle black box su i mezzi )

- procedure da adottare nei casi speciali o differenziati da quelli ordinari;

- definizione di procedure dedicate all'operatività da osservare per la gestione della microraccolta, dei rifiuti RAEE, obblighi per i produttori no iscritti al SISTRI.

Viene però eliminato i termini di trasmissione dei dati al SISTRI entro le 4 e 2 ore precedenti la movimentazione sia per i trasportatori sia per gli impianti finali e intermediari.

Nel subentro del nuovo concessionario, così come precisa il decreto, sarà obbligatorio :

- l'abbandono delle black-box con strumenti idonei a garantire un efficacia tracciabilità;

- la tenuta in formato elettronico dei formulario e dei registri di carico e scarico, con compilazione off-line e trasmissione asincrona dei dati;

- garanzia della interoperabilità con i sistemi informatici gestionali utilizzati dalle imprese.

SCHEMA DEI SOGGETTI OBBLIGATI AD ADERIRE AL SITRI IN RELAZIONE AL NUOVO DECRETO:

ENTI E IMPRESE CON PIÙ DI DIECI DIPENDENTI PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI DERIVANTI DA:

 

  • attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184- bis del Decreto Legislativo 152/2006;
  • lavorazioni industriali;
  • lavorazioni artigianali;
  • attività commerciali;
  • attività di servizio;
  • attività sanitarie;
  • attività agricole e agroindustriali ad esclusione, indipendentemente dal numero dei dipendenti, degli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile che conferiscono i propri rifiuti nell'ambito di circuiti organizzati di raccolta;
  • attività di pesca e acquacoltura ad esclusione, indipendentemente dal numero dei dipendenti, degli enti e delle imprese iscritti alla Sezione Speciale «Imprese Agricole» del Registro delle Imprese che conferiscono i propri rifiuti nell'ambito di circuiti organizzati di raccolta. Si intendono per tali i soggetti che, come conseguenza della loro primaria attività professionale, producono rifiuti speciali pericolosi. Si deve ritenere, infatti, che non rientrino nella previsione normativa i rifiuti urbani, ancorché pericolosi. Inoltre, si ritiene che da tale obbligo debbano essere esclusi i produttori che non sono organizzati in enti o imprese.

ENTI E IMPRESE PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI CHE EFFETTUANO ATTIVITÀ DI STOCCAGGIO

Si intendono per tali gli enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che effettuano:

  • attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti);
  • attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).

 

TRASPORTATORI A TITOLO PROFESSIONALE DI RIFIUTI PERICOLOSI

Si intendono per tali gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale.

 

GESTORI DI RIFIUTI PERICOLOSI

Si intendono per tali gli enti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi, inclusi i nuovi produttori che trattano o producono rifiuti pericolosi.

 

NUOVI PRODUTTORI DI RIFIUTI

Si intendono per tali i soggetti che sottopongono i rifiuti pericolosi ad attività di trattamento ed ottengono nuovi rifiuti (eventualmente, anche non pericolosi) diversi da quelli trattati, per natura o composizione, ovvero che sottopongono i rifiuti non pericolosi ad attività di trattamento ed ottengono nuovi rifiuti pericolosi; tali soggetti sono tenuti ad iscriversi sia nella categoria gestori che in quella dei produttori ed a versare il contributo per ciascuna categoria di appartenenza secondo quanto disposto dall’allegato 2 del Decreto Ministeriale 52/2011.

 

OPERATORI DEL TRASPORTO INTERMODALE

Si intendono per tali, in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali pericolosi in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto.

 

TRASPORTATORI IN CONTO PROPRIO DI RIFIUTI PERICOLOSI

Si intendono per tali le imprese che trasportano i rifiuti pericolosi da loro stessi prodotti iscritte alla Albo Nazionale Gestori Ambientali in categoria 5 o se iscritti in categoria 2-bis (produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.), solo quando obbligati ad aderire come produttori.

 

ENTI E IMPRESE CHE EFFETTUANO LA RACCOLTA, IL TRASPORTO, IL RECUPERO, LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI NELLA REGIONE CAMPANIA

Si intendono per tali i comuni, le imprese di trasporto e gli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani prodotti nella regione Campania e ubicati nel territorio della regione Campania di cui al comma 4 dell’articolo 188-ter, del Decreto Legislativo 152/2006.