Prevenzione incendi per gli impianti di stoccaggio rifiuti.

In Gazzetta Ufficiale n. 187 dell’11 agosto 2022 è stato pubblicato il Decreto 26 luglio 2022 che in allegato 1 approva la nuova regola tecnica verticale di prevenzione incendi sugli stabilimenti e impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti.

Il decreto riguarda stabilimenti e impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti in via esclusiva o a servizio degli impianti di trattamento rifiuti di nuova realizzazione o esistenti, compresi i centri di raccolta di rifiuti di superficie superiore a 3.000 m². Rimangono esclusi dal campo di applicazione gli impianti che effettuano trattamento di rifiuti inerti e radioattivi.

Le norme tecniche di cui al D.M. 26 luglio 2022 sono state emanate nell’ottica di continuare l’azione di semplificazione, razionalizzazione e implementazione dell’attuale corpo normativo relativo alla prevenzione incendi, mediante l’utilizzo di un nuovo approccio metodologico più aderente al progresso tecnologico e agli standard internazionali che fanno esplicito riferimento al testo del Codice di prevenzione incendi.

Il decreto entrerà in vigore il 9 novembre 2022, novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Le norme tecniche si applicano alle attività di nuova realizzazione e a quelle esistenti al 9 novembre 2022, data di entrata in vigore del decreto. Queste ultime devono essere adeguate alle disposizioni della regola tecnica entro il 9 novembre 2027 (5 anni dalla data di entrata in vigore del decreto).

Le attività esistenti dovranno adeguarsi entro cinque anni a meno che non:
– siano in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità, così come previsto dall’art. 38, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69;
– siano in regola con gli adempimenti previsti agli articoli 3, 4, 5 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 (Certificato di Prevenzione Incendi e/o Segnalazione Certificata di Inizio Attività Antincendio e successive attestazioni di rinnovo periodico).

In caso di modifiche di attività esistenti, dopo l’entrata in vigore del decreto, bisognerà valutare caso per caso l’applicabilità.

Si ricorda infine che, gli stabilimenti e impianti che effettuano stoccaggio e operazioni di trattamento di rifiuti non sono attività soggette ai controlli di prevenzione incendi in quanto non ricomprese nell’attuale elenco delle 80 attività riportate nell’allegato I al D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151. Tuttavia, nell’ambito delle stesse, potrebbero essere presenti attività soggette al controllo preventivo da parte del Corpo Nazionale di Vigili del Fuoco di competenza.

Le norme tecniche di cui al D.M. 26 luglio 2022 si applicano qualora nell’ambito di impianti di stoccaggio, pre-trattamento, recupero e smaltimento e nei centri di raccolta di rifiuti di superficie superiore a 3.000 m² siano presenti almeno una delle attività soggette agli adempimenti di cui al D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151 e per le quali non esistono norme tecniche prescrittive.
Le norme tecniche di cui al D.M. 26 luglio 2022 non si applicano ai depositi temporanei di rifiuti effettuati presso i produttori degli stessi come definiti nella parte IV del D.Lgs. 152/06.

Posted in News.